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Decreto Rilancio: novità nel campo immobiliare

Postato da Genovabitadmin on Maggio 14, 2020
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Ecobonus e sismabonus al 110%: come funzionano i lavori gratis sulla prima casa

Il Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri prevede anche un aumento per l’Ecobonus e il Sismabonus, con un’aliquota che raggiunge il 110%. Tradotto in parole povere, vuol dire che chi effettuerà questi interventi sui propri condomini o sulla propria abitazione non solo non pagherà nulla, ma avrà addirittura un guadagno che si vedrà rimborsare nel giro di cinque anni. L’articolo 128 del Decreto Rilancio prevede “Incentivi per efficientemente energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. La detrazione fiscale, al 110%, vale per i lavori effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La spesa, come detto, verrà rimborsata con cinque quote annuali di pari importo. Gli interventi che si potranno effettuare saranno quelli in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Vediamo cosa prevede il decreto nello specifico.

Ecobonus e sismabonus al 110%, gli interventi previsti dall’articolo 128:

L’aliquota del 110% vale per una serie di interventi che rientrano in quelli su cui è attualmente possibile una detrazione al 65%, previsti dall’Ecobonus. Secondo l’articolo 128 del decreto Rilancio, sarà possibile usufruire del superbonus per effettuare:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali: la detrazione vale per spese non superiori a 60mila euro, cifra che può essere moltiplicata per il numero delle unità immobiliari.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione: l’ammontare non può andare oltre i 30mila euro (con lo stesso principio di moltiplicazione).
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento a pompa di calore: la spesa massima è di 30mila euro.
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione varrà sempre per il 110% per una spesa massima di 48mila euro.
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, la detrazione varrà al 110% se abbinata ad altri interventi previsti dall’Ecobonus.

Per accedere alla detrazione è necessario che ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, comunque, qualora questo non sia possibile, che si arrivi alla classe energetica più alta. Bisogna certificare che questo sia avvenuto attraverso la presentazione dell’Ape, l’attestato di prestazione energetica.

All’Ecobonus e al Sismabonus al 110% potranno accedere sia i condomini che chi vive in singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Non vale, quindi, per le seconde abitazioni. Il bonus viene erogato come detrazione fiscale da restituire in cinque quote di pari importo. Chi effettua i lavori, però, può anche decidere di cedere il suo credito alle banche o all’impresa che realizza i lavori. Con questa seconda opzione, il credito viene ceduto ma lo sconto avviene immediatamente, direttamente in fattura. In sostanza, così chi effettua i lavori sulla sua abitazione non paga nulla. Per tutti i dettagli sul nuovo Ecobonus e su tutte le spese a cui si potrà accedere con la detrazione al 110%, comunque, sarà necessario aspettare le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Affitto

Il Decreto Rilancio, prevede un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il beneficio previsto spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
  • Il credito d’imposta del canone di locazione, leasing o concessione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

È anche previsto che il soggetto avente diritto al credito d’imposta possa optare, al posto dell’utilizzo diretto dello stesso, alla cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

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